1. All'articolo 2942 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), le parole: «e gli interdetti per infermità di mente» sono soppresse;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore, e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva».